Accesso al concordato preventivo

Con l’Ordinanza n. 13243/2026, la Corte di Cassazione afferma il principio per cui l’accesso al concordato preventivo non può trasformare il mancato pagamento delle rate di un avviso bonario in un inadempimento “colpevole”. Tale assunto ha un forte  impatto pratico nella gestione della crisi d’impresa.

In particolare, secondo la Suprema Corte, se il debitore interrompe i pagamenti perché  vincolato dalle regole concorsuali e dal regime di “spossessamento attenuato”, non può scattare il recupero della sanzione ordinaria del 30%, restando invece  applicabile la misura ridotta del 10% collegata alla definizione dell’avviso bonario.

Tale principio evita così che il passivo fiscale venga “gonfiato” da componenti  sanzionatorie che presuppongono un inadempimento imputabile al debitore, mentre l’interruzione dei pagamenti rappresenta, in realtà, una conseguenza fisiologica  dell’accesso alla procedura concorsuale.

Ne deriva un impatto operativo particolarmente significativo nei concordati con elevata esposizione erariale, dove la corretta quantificazione del fondo rischi tributari può incidere direttamente sulla sostenibilità del piano e sulla convenienza rispetto alla  liquidazione giudiziale.