Con l’Ordinanza n. 13243/2026, la Corte di Cassazione afferma il principio per cui l’accesso al concordato preventivo non può trasformare il mancato pagamento delle rate di un avviso bonario in un inadempimento “colpevole”. Tale assunto ha un forte impatto pratico nella gestione della crisi d’impresa.
In particolare, secondo la Suprema Corte, se il debitore interrompe i pagamenti perché vincolato dalle regole concorsuali e dal regime di “spossessamento attenuato”, non può scattare il recupero della sanzione ordinaria del 30%, restando invece applicabile la misura ridotta del 10% collegata alla definizione dell’avviso bonario.
Tale principio evita così che il passivo fiscale venga “gonfiato” da componenti sanzionatorie che presuppongono un inadempimento imputabile al debitore, mentre l’interruzione dei pagamenti rappresenta, in realtà, una conseguenza fisiologica dell’accesso alla procedura concorsuale.
Ne deriva un impatto operativo particolarmente significativo nei concordati con elevata esposizione erariale, dove la corretta quantificazione del fondo rischi tributari può incidere direttamente sulla sostenibilità del piano e sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
