Molti enti del Terzo Settore ritengono che l’immobile acquistato con le agevolazioni dell’art. 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore debba essere necessariamente conservato per almeno cinque anni. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 134/2026 chiarisce che non è così.
L’agevolazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) spetta acondizione che l’immobile venga effettivamente destinato agli scopi istituzionali entro cinque anni dall’acquisto e che tale impegno sia dichiarato nell’atto di trasferimento. Pertanto, una volta che tale utilizzo si è concretamente realizzato, la successiva vendita o la locazione dell’immobile, anche prima del decorso del quinquennio, non determinano la decadenza dall’agevolazione.
L’Agenzia evidenzia infatti che il Codice del Terzo Settore individua soltanto due cause di decadenza:
- dichiarazione mendace;
- mancata effettiva destinazione del bene agli scopi istituzionali.
Il quinquennio, quindi, non rappresenta un periodo minimo di detenzione, ma esclusivamente il termine entro cui deve essere soddisfatto il requisito dell’utilizzo diretto. In ogni caso, la vendita dell’immobile entro cinque anni può comunque generare una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi, pur lasciando intatto il beneficio ottenuto sulle imposte indirette al momento dell’acquisto.
